Art.1 Sede - denominazione - durata
E' costituita con sede in Urbino (PU), Via Saffi n.41, un'associazione che assume la denominazione "Keishiro arte Urbino" Eventuali sedi secondarie, filiali e uffici di rappresentanza potranno essere istituite per volonta' del Consiglio Direttivo. La durata dell'associazione e' illimitata.
Art.2 Oggetto sociale
L'associazione non persegue fini di lucro. L'associazione si propone di: a. valorizzare, promuovere e sviluppare in ambito nazionale ed internazionale la tradizione artistica urbinate dell'arte visiva e in particolare dell'arte incisoria per mezzo di attività didattiche, editoriali ed espositive promuovendo intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri. b. gestire e catalogare beni di rilevante interesse storico, artistico contemporaneo, elaborando progetti e piani di sviluppo, in armonia con i programmi e gli indirizzi formulati dagli organi statali, regionali e locali preposti alla tutela e valorizzazione dei precisati beni artistici.
Art. 3 Attività Istituzionale
Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come definito dal precedente articolo 2, l'associazione potra' svolgere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari attinenti e connesse all'attivita' istituzionale. Nello svolgimento della propria attivita' finalizzata agli scopi istituzionali, l'associazione potra' avvalersi della collaborazione di altri Enti e societa' sia di natura privata che pubblica, italiani o stranieri, addivenendo alla stipula di appositi accordi e convenzioni. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 108, comma 2-bis, del D.P.R. numero 917/1986, e nel rispetto di tutte le formalita' richieste, l'associazione potrà raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'associazione potra' altresi' promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti ad un'unica ed unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni che si dimostrino necessari per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti.
Art.4 Soci
Possono far parte dell'associazione tutti i cittadini italiani e stranieri , residenti o non residenti nel territorio della Stato, che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'associazione. Possono far parte dell'associazione anche persone giuridiche ed enti pubblici o privati L'adesione all'associazione e' volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5. I soci si dividono in: 1) SOCI FONDATORI: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione; 2) SOCI ORDINARI: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalita' e termini contenuti nel presente statuto; 3) SOCI ONORARI: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volonta' del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per la loro notorieta' e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione. La quota o il contributo associativo non e' rivalutabile e non e' trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
Art.5 Assunzione della qualifica di socio
Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario e' necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza; espressa volonta' di far parte della associazione, piena ed incondizionata accettazione del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti approvati dalla assemblea dei soci, nonche' delle deliberazioni degli organi sociali assunte in conformita' alle disposizioni statutarie. Le Persone giuridiche avranno cura di indicare oltre ai propri dati anche i dati anagrafici della persona incaricata ad intrattenere i rapporti con l'associazione. Tutte le domande che perverranno al Consiglio Direttivo incomplete e/o senza firma dell'interessato e degli eventuali soci che ne sostengono la richiesta, non verranno prese in considerazione. Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, che provvedera' a comunicarlo all'interessato. Le decisioni del Consiglio Direttivo in materia sono insindacabili. All'atto dell'assunzione della qualifica di socio, la segreteria dell'associazione provvedera' a consegnare un'apposita tessera di adesione all'interessato.
Art.6 Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni ed alle attivita' dalla stessa organizzate. Ciascun socio ha inoltre il diritto di partecipazione e, per le per le persone fisiche in caso di maggiore eta', di voto, secondo i principi previsti dall'art.2352 del codice civile, in seno alle assemblee e puo' liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali. Tutti i soci sono tenuti: a) all'osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie; b) a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalita' associative; c) a mantenere comportamenti cordiali ed amichevoli all'interno dei locali dell'associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attivita' ; d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo. e) Viene esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art.7 Perdita della qualifica di socio
I soci possono essere espulsi dall'associazione per i seguenti motivi: a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonche' a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie; b) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'associazione; c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione; Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato al socio e deve essere motivato. Il provvedimento di espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all'associazione. La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente a mezzo apposita comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono sempre accettate, ma il socio resta sempre obbligato nei confronti della associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti.
Art.8 Organi Sociali
Gli organi sociali dell'associazione sono: a) L' Assemblea dei Soci b) Il Consiglio Direttivo c) Il Presidente dell'Associazione d) Il Vice Presidente dell'Associazione e) Il Direttore f) Il Collegio dei Revisori g) Il Collegio dei Probiviri
Art.9 Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei soci e' l'organo sovrano dell'Associazione. Sono ammessi in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L'assemblea dei soci puo' essere ordinaria e straordinaria. Le assemblee sono convocate dal presidente dell'associazione con annuncio scritto ad ogni socio almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione in apposita bacheca presso la sede sociale e/o presso le altre sedi amministrative eventualmente costituite a norma dell'articolo 1; il presidente puo' avvalersi della segreteria per adempiere alle formalita' a tal fine necessarie. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonche' l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. L'assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte l'anno, entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. L'assemblea straordinaria e' convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno i 2/3 dei soci. In quest'ultimo caso l'assemblea dovra' aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta. L'assemblea in sede ordinaria: a) approva le linee generali del programma di attivita' per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo; b) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, come predisposti dal Consiglio Direttivo; c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo; d) elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, scelti fra i soci che hanno diritto di partecipazione in assemblea, che controlla lo svolgimento delle elezioni necessarie per il rinnovo delle cariche sociali e per l'eventuale sostituzione di membri dimissionari o espulsi; e) provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e, ove costituiti, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri; f) delibera su tutte le questioni sociali che il Consiglio Direttivo riterra' di sottoporLe; g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla Legge o dallo Statuto. L'assemblea in sede straordinaria: a) delibera le modificazioni del presente statuto; b) delibera lo scioglimento della associazione in conformita' a quanto previsto dal presente statuto; c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto. In prima convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita con la meta' piu' uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice. Le seconda convocazione deve aver luogo a distanza di almeno 24 ore dopo la prima. Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto ¤ indispensabile la presenza di almeno 2/3 dei soci ed il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Qualora per due convocazioni consecutive non si sia raggiunto il quorum costitutivo ed il quorum deliberativo, l'assemblea potra' essere nuovamente convocata in sede straordinaria il giorno successivo all'ultima convocazione e sara' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice. L'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, e' sempre presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, dal Vice presidente o, in mancanza anche di questo, dal socio ordinario piu' anziano presente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario. In assemblea e' ammessa delega, salvo che in caso di elezione ed in occasione dello scioglimento dell'ente. Possono partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti od esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e risoluzione di specifiche problematiche. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione. Le deliberazioni adottate dall'assemblea dovranno essere riportate sull'apposito libro dei verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente. Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorche' non intervenuti. La pubblicita' delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le sedi amministrative istituite a norma dell'articolo 1. Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli assenti e dissenzienti o astenuti dal voto.
Art. 10 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo e' l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed e' dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto. Il Consiglio Direttivo e' composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compreso il Presidente, il Vice presidente ed il Direttore. Tutti i Consiglieri sono eletti dall'assemblea dei soci attraverso regolari elezioni, secondo modalita' e termini contenute nel presente statuto e nel relativo regolamento di attuazione. I Consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice presidente ed il Direttore a maggioranza assoluta. Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente, il Vice Presidente ed il Direttore, sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'associazione dai soci fondatori. Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di: a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformita' del presente statuto; b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti; c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dall'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali; d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci; e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci; f) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attivita' approvato dall'assemblea dei soci; g) curare l'organizzazione di tutte le attivita' della associazione; h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o concludere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attivita' sociale; i) decidere in merito all'apertura di conto correnti bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l'amministrazione dell'associazione; j) adottare atti di carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione; k) assumere ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge o di statuto ad altri organi dell'associazione. Possono essere eletti Consiglieri solo i soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quanto ne facciano richiesta almeno i due terzi dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovra' riunirsi entro quindici giorni. Il Consiglio e' convocato dal presidente a mezzo comunicazione scritta da inviare a ciascun Consigliere almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca della sede sociale. Tali formalita' non sono necessarie nei confronti dei consiglieri presenti qualora, alla fine di ciascuna riunione, il Presidente stabilisca il giorno, l'ora ed il luogo della successiva riunione. Il consiglio si ritiene validamente convocato in assenza di formalita' se risultano presenti tutti i Consiglieri. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente o, in mancanza anche di questi, dal consigliere piu' anziano presente. Il Consiglio si costituisce validamente con la presenza di almeno due terzi dei consiglieri e vota a maggioranza semplice; in caso di parita' prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non e' ammessa delega. L'ingiustificata presenza di un consigliere a piu' di quattro consigli annui comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il Consigliere decaduto non e' rieleggibile. Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare a cura del segretario sul libro dei verbali del consiglio direttivo.
Art.11 Presidente dell'associazione
Il presidente e' il rappresentante legale dell'associazione, nonche' presidente dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Egli rappresenta l'associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio. Il Presidente e' responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtu' di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il presidente esercita i seguenti poteri: a) cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del consiglio direttivo; b) assume diritti ed obblighi per conto della associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal consiglio direttivo e/o dall'assemblea dei soci, per quanto di loro competenza; c) delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vice presidente a al direttore; d) sovrintende e controlla l'operato del direttore; e) stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'associazione, sottoponendole poi all'approvazione del consiglio direttivo; f) sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell'associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del consiglio direttivo; g) esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.
Art. 12 Vice Presidente dell'associazione
Il Vice presidente rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal presidente stesso. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese, affiancandolo e sostenendone la linea di intervento. Il Vice presidente non puo' delegare funzioni delegate senza aver avuto l'autorizzazione del presidente dell'Associazione. Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attivita' di volta in volta intraprese, il Vice presidente può intervenire con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.
Art.13 Il Direttore dell'associazione
Il Direttore dell'associazione e' scelto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal presidente. Il Direttore firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che gli viene affidato e che lo statuto gli riconosce. Egli e' responsabile delle consistenze di cassa e banca e deve rendicontare periodicamente al Consiglio direttivo le modalita' ed i termini di impiego delle somme spese dall'associazione nello svolgimento dell'attivita' sociale. Egli avra' il potere di firma sui rapporti di conto corrente bancari e di altra natura. Il direttore provvedera' a redigere materialmente il bilancio consuntivo e preventivo per ciascun esercizio sociale, proponendoli poi al consiglio direttivo, insieme ad una apposita relazione di accompagnamento che, votata dal consiglio, verra' fatta propria dal presidente. Il direttore ricoprira' il ruolo di segretario verbalizzante nelle riunioni del Consiglio Direttivo. La remunerazione dell'incarico di direttore verra' deliberata dal Consiglio Direttivo.
Art.14 Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei revisori dei Conti e' un organo eventuale dell'associazione che può essere istituito per volonta' dell'assemblea dei soci. Il Collegio e' composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti. Il Collegio, se istituito, durera' in carica tre anni e suoi componenti saranno rieleggibili. Il Collegio verifica periodicamente la regolarita' formale e sostanziale della contabilita' e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Art.15 Collegio dei Probiviri
L'assemblea dei soci puo' eleggere, se lo riterra' opportuno, un Collegio dei Probiviri composto da tre membri, scelti anche fra i non soci. I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio e' presieduto da un presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti. Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'associazione e fra l'associazione e i suoi soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti. La carica di componente del Collegio dei Probiviri ¤ incompatibile con ogni altra carica sociale.
Art.16 Patrimonio dell'associazione
Il Patrimonio sociale e' indivisibile ed e' costituito: 1) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprieta' dell'associazione; 2) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; 3) dagli avanzi di gestione; 4) da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo. Il patrimonio non puo' essere destinato a finalita' diverse da quelle per le quali l'associazione e' stata costituita, ed e' indivisibile finche' dura l'associazione. I soci espulsi o dimissionari non possono pretendere una quota del patrimonio dell'associazione. Le entrate sociali sono costituite: a) dalle eventuali quote associative; b) dalle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ai sensi dell'art. 108, comma 2-bis, del DPR 917/1986; c) dai proventi delle iniziative assunte dall'associazione nel rispetto delle proprie finalita' istituzionali; d) da ogni ulteriore entrata derivante all'associazione a qualsiasi legittimo titolo. e) E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge Le eventuali somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in alcun caso.
Art.17 Esercizio sociale
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno finanziario del successivo esercizio. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti materialmente dal direttore, approvati dal consiglio direttivo e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalita' e termini di cui al presente statuto. Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere presentati all'assemblea rispettivamente entro il 3i dicembre ed entro il 30 giugno di ciascun anno.
Art.18 Scioglimento dell'associazione
Lo scioglimento dell'associazione e' deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, secondo modalita' e termini di cui al precedente articolo 9, per i seguenti motivi: a) conseguimento dell'oggetto sociale e/o sua impossibilita' sopravvenuta di conseguirlo; b) impossibilita' di funzionamento per il venire meno del numero dei soci indispensabile per perseguimento dei propri fini; c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attivita' . In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, l'assemblea dei soci in sessione straordinaria decidera' anche in merito alla destinazione del suo patrimonio residuo, vagliando anche l'ipotesi di destinarlo ad altre associazioni o istituzioni con finalita' analoghe o a fini di pubbliche utilita' sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662.
Art.19 Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nel regolamento di attuazione e negli altri eventuali regolamenti. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in materia.